14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19062 del 5 settembre 2006
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui la legittimazione all’impugnazione spetta soltanto a colui che abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non trova applicazione nell’ipotesi in cui il giudice nonostante la mancata [ o nulla ] notifica dell’atto introduttivo della controversia, abbia ritenuto presente in giudizio il litisconsorte necessario non [ o non ritualmente ] evocato e abbia emesso pronuncia nei suoi confronti, poiché in tal caso, quel soggetto assume la qualità solo formale di parte del giudizio e della sentenza impugnata.
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