Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10032 del 27 aprile 2007

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10032 del 27 aprile 2007

Testo massima n. 1

Nel procedimento davanti al giudice di pace — nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, ed il cui rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale — le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva: ne consegue che se la prima udienza sia stata di mero rinvio, avendo il giudice soltanto rimesso alcuni procedimenti pendenti tra le stesse parti al coordinatore del suo ufficio per i provvedimenti del caso, l’incompetenza per materia, [ nella specie, in favore del giudice del lavoro ] può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o anche d’ufficio, anche alla udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze