14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25825 del 10 dicembre 2009
Testo massima n. 1
La disciplina di cui all’art. 320 c.p.c. non comporta alcuna deroga al principio della revocabilità di tutte le ordinanze – salvo quelle espressamente dichiarate non revocabili – da parte del giudice che le ha emesse; ne consegue che l’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione delle prove non rientra tra le ordinanze non revocabili ai sensi del terzo comma dell’art. 177 c.p.c., anche qualora sia emessa nel corso di un procedimento davanti al giudice di pace, posto che nessuna delle norme che disciplinano tale procedimento é in contrasto con il predetto principio né quest’ultimo é logicamente o giuridicamente incompatibile con il giudizio che si svolge dinanzi al predetto giudice. [ Nella specie la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto che legittimamente il giudice di pace aveva revocato, in primo grado, la propria precedente ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale del convenuto contumace e che correttamente poi il giudice del gravame di merito non si era avvalso della facoltà di cui all’art. 232, primo comma, c.p.c., potendo, in generale, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio se la parte non risponde o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo solo in presenza di un provvedimento con cui sia stato deferito l’interrogatorio alla parte non comparsa ].
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