14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4274 del 14 dicembre 1974
Testo massima n. 1
L’indennità prevista dal quarto comma dell’art. 1127 c.c. deve ritenersi dovuta agli altri condomini non solo per l’ipotesi della sopraelevazione del lastrico solare di un edificio in condominio, ma anche nel caso di sopraelevazione di una terrazza a livello eseguita dal proprietario di essa e dell’appartamento adiacente da cui vi si accede. I cosiddetti ammezzati e mezzanini devono essere calcolati — sia pure come mezzi piani — ai fini della determinazione dell’indennità di sopraelevazione, sempreché abbiano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni di autonomia e di indipendenza e non siano astretti alle altre unità immobiliari da intimi vincoli pertinenziali.
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