14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 801 del 25 gennaio 2000
Testo massima n. 1
È consentita per la prima volta in sede di legittimità la prova documentale dei vizi inducenti la nullità della sentenza gravata che non li abbia rilevati, allorquando il ricorso per cassazione risulti l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta sentenza e la produzione dei documenti costituisca quindi il solo strumento per dimostrare, attraverso il vizio del procedimento, siffatta nullità. [ Fattispecie in tema di pronuncia del giudice di pace emessa in una controversia di valore inferiore a lire due milioni ].
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Testo massima n. 2
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d’ufficio dell’udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell’atto introduttivo della lite, deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l’udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, con la conseguenza che, per le parti, vi è l’onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l’udienza successiva e così di seguito fino a quando l’udienza sarà effettivamente tenuta.
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