14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5919 del 15 giugno 1999
Testo massima n. 1
In relazione al giudizio davanti al giudice di pace il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto; in particolare non prescrive che l’atto debba contenere l’avvertimento al convenuto, previsto per il procedimento innanzi al tribunale dall’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge produca la decadenza prevista dall’art. 167 c.p.c., non essendo del resto applicabili al procedimento davanti al giudice di pace le decadenze e le preclusioni proprie del processo ordinario innanzi al tribunale; non è pertanto motivo di nullità della citazione l’omissione di detto avviso.
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