14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9025 del 30 aprile 2005
Testo massima n. 1
Nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 c.p.c., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio.
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