14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1697 del 16 marzo 1982
Testo massima n. 1
Al fine dell’art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale deve intendersi non nel senso di costruzione oltre l’altezza precedente di questo, ma come costruzione di uno o più nuovi piani [ o d’una o più nuove fabbriche ] sopra l’ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza precedente di questo. Ciò perché tale norma trova giustificazione nell’occupazione, da parte di chi sopraeleva, dell’area comune su cui sorge il fabbricato, ossia nella maggiore utilizzazione di detta area, implicante che, rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo [ dividendo ], con l’aumento del numero dei piani [ divisore ] necessariamente diminuisce il valore di ogni quota piano [ quoziente ], onde l’indennità dovuta da colui che sopraeleva agli altri condomini ha propriamente lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante la prestazione dell’equivalente pecuniario della frazione di valore perduta, per effetto della sopraelevazione, da ogni singola quota-piano.
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