14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9844 del 19 luglio 2001
Testo massima n. 1
L’art. 316 c.p.c., secondo cui la domanda davanti al giudice di pace può essere dall’attore proposta anche verbalmente e viene raccolta dal giudice a verbale, si applica a tutte le cause di competenza del giudice di pace e non solo a quelle di valore non eccedente un milione; nelle cause eccedenti tale valore, verificandosi una non coincidenza tra ambito della domanda verbale e ambito della difesa personale della parte, sono valide la domanda verbale e la successiva notifica del verbale al convenuto effettuate dalla parte personalmente mentre non è valida la costituzione personale dell’attore davanti al giudice di pace, attività da compiersi a mezzo del difensore [ nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valida, in assenza di tempestiva eccezione di controparte, la costituzione personale dell’attore e la successiva attività da lui svolta, con violazione del suo diritto di difesa e conseguente nullità delle attività processuali compiute ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]