14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10568 del 24 ottobre 1998
Testo massima n. 1
In tema di condominio, l’indennizzo previsto dall’art. 1127 c.c. in favore di ciascun comproprietario in caso di sopraelevazione dell’edificio condominiale va corrisposto nella sola ipotesi di sopraelevazione realizzata mediante la costruzione di nuove opere [ nuovi piani o nuove fabbriche ] sull’area sovrastante il fabbricato, con conseguente innalzamento dell’originaria altezza dell’edificio, e non anche nel caso in cui il proprietario dell’ultimo piano apporti modificazioni soltanto interne al sottotetto [ trasformandolo, come nella specie, in unità abitativa autonoma ], contenute negli originari limiti strutturali delle parti dell’edificio sottostanti alla sua copertura.
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