14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19124 del 23 settembre 2004
Testo massima n. 1
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l’estinzione del processo, ancorché invalido, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, deve essere impugnato con il ricorso per cassazione. Perché se ne possa, peraltro, predicarsi la validità, esso deve presentare i requisiti di contenuto e forma prescritti dall’art. 132 c.p.c., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore, con la conseguenza che l’ordinanza di estinzione che rechi la sola firma del presidente, senza che questi risulti anche il relatore, è irrimediabilmente affetta da giuridica inesistenza, rilevabile in sede di giudizio di legittimità anche d’ufficio, con conseguente remissione della causa dinanzi al giudice a quo per gli eventuali provvedimenti in tema di rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ex art. 291 c.p.c.
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