14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14574 del 22 giugno 2007
Posted at 17:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l’appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. [ Fattispecie relativa a provvedimento del giudice dell’esecuzione che, dopo aver emesso ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, aveva disposto con ordinanza l’estinzione del processo ].
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