14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4804 del 24 ottobre 1978
Testo massima n. 1
Il sopralluogo per l’ispezione giudiziale è un atto dell’ufficio, non personale del giudice, che si concretizza in un processo verbale. Ne consegue che l’utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non postula l’identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.
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Testo massima n. 2
L’installazione di una veranda a vetri, con copertura del terrazzo all’ultimo piano dell’edificio condominiale, effettuata dal relativo proprietario, è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 1127 c.c., e, in particolare, alla disposizione del terzo comma di detto articolo, la quale vieta sopraelevazioni che «pregiudichino l’aspetto architettonico dell’edificio» medesimo. L’illegittimità di tale installazione, pertanto, postula il verificarsi non di una pura e semplice modificazione della linea stilistica del fabbricato, ma di una concreta diminuzione del valore economico dello stesso, in relazione al suo aspetto esteriore. La relativa indagine va condotta in stretta correlazione con la visibilità della nuova opera, tenuto conto che nessun pregiudizio, nel senso indicato, può essere riscontrato in manufatti che, secondo la valutazione di ogni concreta circostanza, istituzionalmente demandata al giudice del merito, siano assolutamente invisibili ai terzi, ovvero siano visibili in posizioni tanto distanti e particolari da non lasciar spazio ad un’eventuale compromissione estetica.
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