Cass. pen. n. 3092 del 13 dicembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO - Giudizio abbreviato - Riqualificazione del delitto consumato nella fattispecie tentata - Conseguenze - Appellabilità da parte del pubblico ministero - Limite di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualifichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 117
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE