14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8356 del 24 agosto 1998
Testo massima n. 1
Il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari [ per l’inscindibilità del rapporto processuale ] tanto nel grado di giudizio non ancora esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l’atto riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta l’acquisto della qualità di parte contumace [ non potendosi ipotizzare, nei suoi confronti, una integrazione di contraddittorio che, come tale, postula la carenza di una regolare vocatio in ius e non riguarda, pertanto, soggetti ritualmente citati nei modi ammessi dalla legge, e ciononostante non costituiti ]. Ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la mancata vocatio in ius dell’erede contumace in primo grado da parte dell’appellante e la mancata integrazione del contraddittorio officio iudicis, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo alla nullità dell’intero giudizio di appello [ e della relativa sentenza ], rilevabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente annullamento con rinvio della pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel giudizio.
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