Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1300 del 5 aprile 1977

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1300 del 5 aprile 1977

Testo massima n. 1

Il divieto di sopraelevazione, nel caso in cui le strutture dell’edificio condominiale siano inidonee a sorreggere il nuovo piano, ha carattere assoluto e non può essere rimosso neanche dall’unanime consenso di tutti i condomini. Il consenso unanime di questi ultimi è, invece, richiesto per la preventiva esecuzione delle opere di consolidamento, eseguite le quali, risorge il diritto del proprietario dell’ultimo piano di eseguire il sopralzo non condizionato all’assenso, concorde o maggioritario, degli altri comunisti. Il suddetto consenso non richiede la forma scritta, non implicando un atto di disposizione di diritti reali, sia nel caso in cui i lavori di consolidamento impongano l’introduzione o il passaggio nelle parti dell’edificio di proprietà esclusiva, sia nel caso in cui tali lavori siano da effettuarsi soltanto nell’ambito delle parti comuni dello stesso stabile, salvo, in quest’ultima ipotesi, che i detti lavori rendano la parte comune, inservibile per l’uso anche di un solo comproprietario.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze