Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18645 del 12 settembre 2011

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18645 del 12 settembre 2011

Testo massima n. 1

La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l’estinzione del processo, né la riduzione dell’oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell’intero giudizio, dell’integrazione del contraddittorio.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze