14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22436 del 27 ottobre 2011
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme ancorché non trascritte.
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