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Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 953 del 11 giugno 1994

Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 953 del 11 giugno 1994

Testo massima n. 1

Al giudice competente per la revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis è conferito il potere di rivisitazione del giudicato e di valutazione del quadro probatorio, al fine di rendere espliciti il contenuto ed i limiti del giudicato stesso per reperire tutti gli elementi necessari a determinare l’applicabilità dell’art. 673 c.p.p. [ Applicazione in tema di revoca della sentenza di condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, a seguito della procedura referendaria diretta all’abrogazione di talune norme del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conclusasi con il D.P.R. 5 giugno 1993, art. 171, che ha determinato la depenalizzazione della detenzione di droga per uso personale, al giudice della esecuzione è attribuito il compito di far emergere dal quadro probatorio già acquisito la reale finalità della detenzione della sostanza stupefacente, a tale scopo ricercando e valutando tutti gli elementi di fatto e le circostanze che, irrilevanti al momento della sentenza pronunciata dal giudice della cognizione, siano divenute attendibili per la definizione del fatto reato e per la sua depenalizzazione ].

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