14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1019 del 22 agosto 1994
Testo massima n. 1
La circostanza che nella sentenza di condanna per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, di cui si sia richiesta la revoca a seguito del referendum popolare del 18 aprile 1993, non vi sia cenno alcuno alla destinazione delle sostanze detenute non può essere intesa come implicito riconoscimento che le stesse fossero destinate all’uso personale, specie in presenza di elementi di segno contrario quali la mancata allegazione da parte del condannato e la diversa qualità delle sostanze detenute; deve considerarsi al proposito che, anche sotto il vigore della normativa abrogata, la destinazione dello stupefacente non era elemento privo di rilevanza sì da poter essere trascurato in sede di giudizio, ricollegandosi ad esso, ove fosse risultata la ricorrenza dell’uso personale, secondo interpretazione giurisdizionale corrente, la concessione delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del fatto: conseguentemente il mancato accenno in sentenza all’uso personale delle sostanze stupefacenti assume inequivoco significato di una sua esclusione e pertanto non può ritenersi che il fatto oggetto della pronuncia rientri nella fattispecie abrogata [ detenzione ad uso personale ].
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