14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1397 del 4 luglio 1996
Testo massima n. 1
Quando nell’imputazione recepita nel dispositivo non siano indicati con chiarezza gli elementi di illiceità penale sopravvissuti all’abolitio criminis può e deve essere analizzata la sentenza revocanda nel suo complesso anche motivazionale allo scopo di verificare quali accertamenti e valutazioni del fatto storico rilevanti siano contenuti in motivazione. Ove, poi, anche gli elementi di fatto valutati e ritenuti per certi nella motivazione siano o neutri o dubbi ovvero non rilevanti al fine di delineare la condotta [ e la sua conseguente liceità o illiceità a confronto col parametro normativo abolito o residuo ], può il giudice dell’esecuzione passare all’esame degli atti processuali per verificare ed accertare attraverso di essi la consistenza ed i contorni della condotta. [ Fattispecie in materia di vendita di sostanze stupefacenti ].
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