14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3922 del 10 gennaio 1998
Testo massima n. 1
In caso di successione di decreti legge in continuità, presupposto per la revoca della sentenza emessa per fatto commesso in vigenza di previsione sanzionatoria è che la successiva abrogazione della norma incriminatrice, contenuta in uno dei detti decreti sia attuale. Per altro il decreto legge non convertito non ha effetti nella successione di leggi penali ex art. 2, secondo e terzo comma, c.p. a seguito della sentenza della Corte cost. n. 51/85, pur regolando i fatti commessi sotto la sua vigenza. La clausola di salvezza degli effetti dei decreti legge non convertiti, contenuta nella legge di conversione n. 172/1995, che chiudeva la serie di decreti legge in materia di inquinamento delle acque, ha la funzione di ripristinare un continuum normativo facendo risalire nel tempo la nuova disciplina all’originaria disposizione decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità. [ Nella specie il continuum normativo traeva origine dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, che prevedeva come reato lo scarico da insediamento produttivo con superamento dei limiti, e l’anomalia era stata introdotta dal D.L. 15 luglio 1994 n. 449, e dal successivo D.L. 17 settembre 1994 n. 577, cui avevano fatto seguito i DD.LL. 629/94, 9/95 e 79/95 nuovamente prevedenti il fatto come reato, con la previsione finale incriminatrice ex L. 17 maggio 1995 n. 172, ed il fatto era stato commesso antecedentemente alla depenalizzazione temporanea operata con il D.L. 449/94 ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]