14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1819 del 7 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il giudice dell’esecuzione, per accertare se il fatto concreto per cui sia intervenuta sentenza di condanna abbia perduto rilevanza penale per abolizione del reato [ art. 673 c.p.p. ], deve innanzi tutto interpretare il giudicato e renderne espliciti i contenuti ed i limiti, ricavando dalla decisione tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per l’applicazione della citata norma. Ove poi la sentenza di condanna sia stata confermata in impugnazione con una pronuncia definitiva, eguale rilevanza deve essere attribuita alla motivazione della sentenza di secondo grado, valorizzando gli apprezzamenti formulati in ordine alla fattispecie concreta dal giudice di appello al fine di pervenire alla statuizione di conferma della precedente sentenza.
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