14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 550 del 26 marzo 1997
Testo massima n. 1
L’istanza di revoca della sentenza per abolizione del reato prevista dall’art. 673 c.p.p. non costituisce un mezzo di impugnazione che consenta la rivisitazione del giudizio di merito, non essendo permesso, al giudice dell’esecuzione adito ai sensi del menzionato articolo 673, una nuova valutazione dei fatti processuali. Egli, invero, deve soltanto giudicare se, allo stato degli atti, il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna sia stato oggetto di depenalizzazione, tenendo conto, nell’effettuare l’indagine, della contestazione, salvo che il fatto stesso risulti immutato o diversamente qualificato, quando tale mutamento di qualifica, abbia rilevanza.
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