14 Mag Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 3106 del 13 settembre 1994
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 673 c.p.p. — revoca della sentenza per abolizione del reato — il giudice dell’esecuzione deve procedere ad un’interpretazione del giudicato, di cui si chiede la revoca, al fine di verificare se la fattispecie, definita in sede di merito, rientri, o meno, fra quelle abolite dalla nuova normativa. Egli, invece, non può ricostruire la vicenda, per cui vi è stata condanna, in termini diversi da quelli delineati con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti accertati, in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice di merito, poiché altrimenti violerebbe il principio dell’inviolabilità del giudicato, che opera in sede esecutiva. Ne consegue che, in sede di ricorso avverso l’ordinanza con la quale il giudice di esecuzione ha respinto l’istanza di revoca, il ricorrente può contestare, sotto i profili del difetto di motivazione o della violazione di legge, l’interpretazione data al giudicato, ma non prospettare una ricostruzione o una valutazione della vicenda diversa da quelle ritenute dal giudice di merito.
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