14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1477 del 3 giugno 1995
Testo massima n. 1
L’art. 673 c.p.p. prevede la revoca della sentenza di condanna solo nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, mentre gli effetti dell’oblazione e della concessione in sanatoria — secondo quanto risulta dall’art. 38 L. 28 febbraio 1985, n. 47 [ norma compresa tra quelle richiamate dal D.L. n. 468 del 1994, dai successivi D.L. n. 551 del 1994 e D.L. n. 649 del 1994 e dall’art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724 ] — non hanno alcuna incidenza sul contenuto della norma incriminatrice e danno luogo soltanto all’estinzione del reato per intervenuta oblazione. [ Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso inammissibilità di richiesta di revoca di condanna formulata in seguito a domanda di concessione in sanatoria ].
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