14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2 del 23 marzo 1998
Testo massima n. 1
In tema di revoca della sentenza di condanna per abolizione del reato, qualora il reato abrogato riguardi un solo capo di condanna, legittimamente il giudice della esecuzione revoca la sentenza limitatamente a tale capo, atteso che nell’economia dell’art. 673 c.p.p. per «sentenza di condanna» deve intendersi la statuizione di condanna [ o altra a essa equiparata ] su ogni singolo capo della regiudicanda.
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Testo massima n. 2
Poiché, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto, la successiva invalidazione della norma incriminatrice per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, operando su una situazione giuridica che deve considerarsi ormai esaurita, non può comportare il venir meno di tale effetto in applicazione dell’art. 673 c.p.p. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca disposta, ai sensi dell’art. 240, secondo comma, n. 2 c.p., con la sentenza dichiarativa della prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 708 c.p., la quale era passata in giudicato precedentemente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale – Corte cost. 2 novembre 1996 n. 370 – di quest’ultima disposizione ].
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