Cass. pen. n. 3303 del 17 luglio 1995
Testo massima n. 1
L'individuazione del magistrato di sorveglianza competente quando l'interessato non è detenuto né internato deve operarsi con riferimento alla nozione tecnica degli elementi distintivi indicati nell'art. 677, comma 2, c.p.p.; relativamente al criterio della «residenza», pertanto, viene in rilievo la residenza anagrafica, e non quella di fatto: per dare certezza alla individuazione del giudice competente a decidere, infatti, le regole riguardanti la determinazione della competenza debbono essere riferire ad elementi di semplice e sicura riscontrabilità e non a circostanze difficilmente verificabili.