14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4632 del 21 maggio 1987
Testo massima n. 1
L’art. 1127, primo comma, c.c., nel consentire al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, ovvero al proprietario esclusivo del lastrico solare, di elevare «nuovi piani» o «nuove fabbriche», contempla, con riguardo ad entrambe le ipotesi, la contraria previsione del titolo, con la conseguenza che quest’ultimo [ nella specie, regolamento condominiale di tipo contrattuale ] può legittimamente vietare anche l’aggiunta di manufatti a quelli preesistenti all’ultimo piano [ nella specie, veranda di chiusura di lastrico «terrazzato» a livello ].
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