Cass. pen. n. 3207 del 6 giugno 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della individuazione del magistrato e del tribunale di sorveglianza competenti, il luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario, è equiparabile a quello di residenza o domicilio cui fa riferimento l'art. 677, comma secondo, c.p.p.