Cass. pen. n. 1976 del 14 maggio 1997

Testo massima n. 1


Ai fini della deliberazione di ammissibilità del giudizio di revisione le prove dedotte devono essere sopravvenute, e quindi necessariamente estranee al precedente giudizio di cognizione, ed acquisibili nell'eventuale successivo giudizio di revisione. La valutazione di ammissibilità è quindi riferibile anche ad elementi di prova, rilevandone solo l'esistenza e la persuasività e non il procedimento o le forme della loro avvenuta acquisizione. (Nella fattispecie si trattava di una consulenza ematologica disposta dal P.M. in altro processo: idonea al fine della delibazione di ammissibilità secondo la Corte, che tale in motivazione ha ritenuto anche la documentazione di indagini difensive espletate a norma dell'art. 38 att. c.p.p.).

Testo massima n. 2


La richiesta di revisione è inammissibile se fondata su una mera rinnovazione dell'accertamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione; è invece ammissibile se prospetta una perizia nuova per metodologia e conclusioni. (Fattispecie di accertamento sul DNA su formazioni pilifere, giudicato nuovo rispetto all'accertamento tricologico già espletato).

Normativa correlata