14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14255 del 26 marzo 2013
Testo massima n. 1
In tema di revisione, agli effetti dell’art. 630 lett. c ] c.p.p., una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati. [ In applicazione del principio, la Corte ha censurato la sentenza della Corte di appello che aveva escluso a priori potesse considerarsi prova nuova una perizia fondata sulla metodologia IAT e TARA, volta a scandagliare la capacità mnemonica di un teste, metodologia illustrata in sede di richiesta di revisione da una consulenza tecnica effettuata come test nei confronti dell’imputato ].
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