14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 26000 del 13 giugno 2013
Testo massima n. 1
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell’assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all’immediata declaratoria di non punibilità. [ In applicazione di tale principio è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione proposta sulla base di una sentenza di assoluzione emessa dall’autorità giudiziaria straniera nei confronti dell’imputato ].
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