Cass. pen. n. 4960 del 31 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di revisione, allorquando la relativa istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l'ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all'accertamento della calunnia al fine di valutare l'attendibilità della ritrattazione.
Testo massima n. 2
Non integra prova nuova, ai sensi dell'art. 630, lett. c) c.p.p., ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza la quale non superi un rigoroso vaglio di attendibilità.