14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4960 del 31 gennaio 2008
Testo massima n. 1
In tema di revisione, allorquando la relativa istanza sia fondata su una ritrattazione che comporterebbe il carattere calunnioso della precedente dichiarazione testimoniale e l’ipotizzabile reato di calunnia sia già estinto, spetta al giudice della revisione procedere incidentalmente all’accertamento della calunnia al fine di valutare l’attendibilità della ritrattazione.
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Testo massima n. 2
Non integra prova nuova, ai sensi dell’art. 630, lett. c ] c.p.p., ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, la semplice ritrattazione di una precedente testimonianza la quale non superi un rigoroso vaglio di attendibilità.
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