Cass. pen. n. 30720 del 23 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Reati di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen. - Subordinazione d’ufficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un percorso di recupero - Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993,
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Legge 19/07/2019 num. 69 art. 6 com. 1