Cass. pen. n. 30655 del 06 giugno 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di pornografia minorile - Bene giuridico tutelato - Indicazione - Produzione di materiale pedopornografico - Interazione consapevole da parte del minore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Il delitto di pornografia minorile di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., essendo posto a tutela della libertà sessuale e della dignità del minore, suscettibile di compromissione già per effetto della sola produzione del materiale pedopornografico, è configurabile a prescindere dalla percezione che il minore abbia di tale illecita produzione. (Fattispecie relativa alla ripresa, con una telecamera nascosta, delle parti intime di minori, coperte da biancheria intima, ma comunque visibili).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 29826 del 2020

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 CORTE COST.