Cass. pen. n. 30589 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 – Ambito applicativo - Indicazione.


La disposizione di cui all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all'art. 420 bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 22752 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 1