Cass. pen. n. 30550 del 04 maggio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE - Esecuzione forzata - Prescrizione del credito - Opposizione - Competenza - Giudice civile.


In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, la competenza a decidere sulla domanda avente ad oggetto la prescrizione del credito non spetta al giudice dell'esecuzione penale ma al giudice civile competente per l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 50974 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/02/1999 num. 46 art. 29
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 com. 1 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 226

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