14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8891 del 8 agosto 2000
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito – con i motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.
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Testo massima n. 2
La denuncia di smarrimento di un documento d’identità non è assimilabile a quella che abbia ad oggetto un assegno bancario, atteso che essa è dotata di giuridica rilevanza, siccome condizione indispensabile per il rilascio di un duplicato del documento smarrito. Ne consegue che, in caso di falsità di detta denuncia, è configurabile il reato di cui all’art. 483 c.p.
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