14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37285 del 17 novembre 2002
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado non soggiace alla regola della deduzione almeno 15 giorni prima dell’udienza, prescritta dall’art. 585, comma quarto, c.p.p., trattandosi di deduzione non suscettibile — diversamente dal caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale previsto dall’art. 603, primo comma — di alcuna preclusione di carattere temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto “manifestamente superflue o irrilevanti” a norma dell’art. 495, comma 1, appositamente richiamato dall’art. 603, comma 2, c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]