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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20095 del 9 maggio 2013

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20095 del 9 maggio 2013

Testo massima n. 1

Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

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