14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6616 del 6 giugno 1994
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, quando vi sia stata espressa e motivata richiesta degli imputati, il giudice è tenuto a dar conto del proprio giudizio in ordine alla valutazione delle circostanze stesse e, sebbene non sia tenuto anche a formulare una analitica esposizione dei criteri di valutazione, deve tuttavia esporre le proprie argomentazioni ai fini della dimostrazione del corretto uso del potere discrezionale e del fondamento delle sue conclusioni. A tale scopo è insufficiente il richiamo ad un principio astratto, svincolato dalla personalità degli imputati e dal ruolo da ciascuno di essi rivestito. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che era pervenuta al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, soltanto «per non svilire la sanzione nei confronti di una condotta grave e connotata di valenze criminologiche», senza neppure, in alcun modo, distinguere la posizione di ogni singolo imputato ].
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