14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7746 del 7 agosto 1996
Testo massima n. 1
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, vanno distinte le due ipotesi disciplinate rispettivamente nei commi 1 e 2 dell’art. 603 c.p.p. Nel primo caso è previsto che il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il comma 2 del citato articolo attribuisce al giudice il potere di disporre il rinnovo dell’istruzione dibattimentale — nell’ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado — nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1 [ che disciplina i provvedimenti del giudice in ordine alla prova ], norma quest’ultima che a sua volta richiama gli artt. 190 comma 1 e 190 bis relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’art. 51 comma 3 bis [ reati di cui agli artt. 416 bis, 630 c.p., 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dal medesimo articolo ]. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che — nel caso previsto nel comma 2 dell’art. 603 c.p.p. — il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall’ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nel comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p., ove sia richiesto l’esame di testimoni o di persone indicate nell’art. 210 [ imputati in procedimento connesso o collegato ], che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti [ a norma dell’art. 238 ], l’esame è ammesso ove ritenuto assolutamente necessario.
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