14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6875 del 14 luglio 1997
Testo massima n. 1
Non è abnorme né nulla l’ordinanza, con la quale si revoca una precedente, ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. L’apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza e pertinenza delle prove è estraneo alle ipotesi di violazioni concernenti l’art. 178 c.p.p., poiché le ordinanze sono sempre revocabili re melius perpensa. [ Nella specie, la Corte ha anche escluso che a seguito del decreto di citazione dei testi indicati nell’ordinanza di rinnovazione, emesso fuori udienza dal presidente, possa derivare la nullità suddetta, poiché questo provvedimento costituisce espressione del potere conferito al presidente medesimo di ordinare la citazione ].
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