14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5479 del 16 maggio 1991
Testo massima n. 1
In tema di condominio di edifici la regola posta dall’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale [ per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l’altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo ] è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell’ascensore già esistente. Nell’ipotesi, invece, d’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore trova applicazione la disciplina dell’art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza [ proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino ].
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