14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005
Testo massima n. 1
In tema di condominio d’edifici, la regola posta dall’art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale [ per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo ] in mancanza di criteri condizionali, è applicabile per analogia, ricorrendo l’identica ratio alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell’ascensore già esistente [ su cui incide il logorio dell’impianto, proporzionale all’altezza dei piani ]. Pertanto anche nel caso in cui l’ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell’edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l’impianto è di proprietà comune -secondo la presunzione di cui all’art. 1117 n. 3 c.c., in mancanza di titolo contrario – fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietà esclusiva [ art. 1118 c.c. ] e la ripartizione delle spese relative all’ascensore è regolata dai criteri stabiliti dall’art. 1124 c.c. e dall’art. 1123 c.c. che costituisce una specifica applicazione mentre se il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell’impianto, è d’entità maggiore rispetto alla quota di comproprietà, può dare luogo soltanto ad un diletto di credito del singolo condomino verso il condominio.
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Testo massima n. 2
In tema di condominio, il criterio per la identificazione delle quote di partecipazione ad esso, derivando dal rapporto fra il valore dell’intero edificio e quello relativo alla proprietà singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validità delle delibere assembleari.
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