14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4706 del 30 marzo 2001
Testo massima n. 1
Il procedimento di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e l’amministratore ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese processuali, le quali postulano l’identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l’iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]