14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6115 del 18 novembre 1981
Testo massima n. 1
Qualora, in relazione al numero degli appartamenti, non sia stato nominato, ai sensi dell’art. 1129 c.c., l’amministratore del condominio, colui il quale, avendone ricevuto l’incarico, svolga talune delle funzioni attribuite dalla legge dell’amministratore [ nella specie, gestione dell’impianto di riscaldamento per una stagione invernale ], può agire nei confronti dei condomini per il recupero delle somme anticipate sulla base dell’instaurato rapporto di mandato. Né esiste ultrapetizione qualora la somma sia stata richiesta dall’attore quale «amministratore» del condominio e la decisione abbia posto a fondamento della condanna del convenuto il rapporto di mandato, stante la sostanziale assimilazione tra la figura di amministratore condominiale e quella di mandatario.
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