14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 423 del 21 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso al commissario giudiziale dell’amministrazione controllata, è soggetto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, stante la non riconducibilità della controversia fra quelle «relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento», per le quali è prevista deroga alla sospensione medesima [ art. 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 ].
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Testo massima n. 2
In ipotesi di sottoposizione ad amministrazione controllata di una pluralità di società collegate, la possibilità di porre il compenso dei commissari giudiziali a carico solidale delle società medesime, nonostante la loro distinta soggettività, l’autonomia delle procedure e la non qualificabilità del «gruppo» come separato centro d’imputazione, deve ritenersi consentita, in relazione all’unicità del fatto costitutivo della relativa obbligazione, quando si tratti degli stessi commissari, che abbiano operato nell’interesse comune di tutte le società, sicché resti esclusa la riferibilità della singola prestazione all’una od all’altra di esse.
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