Cass. pen. n. 3431 del 26 marzo 1991
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p. quando altre circostanze, diverse da quella relativa alla entità del danno patrimoniale, connotino di particolare tenuità il fatto criminoso posto in essere dal soggetto. (Nella specie è stato ritenuto che, alla già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., non potesse aggiungersi anche l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p.perché gli artifizi e raggiri posti in essere per occultare il reato connotavano una infedeltà del pubblico funzionario tale da escludere che il fatto potesse essere ritenuto di particolare tenuità).